L’ex Piano Nazionale Industria 4.0 (poi Piano nazionale Impresa 4.0 ed oggi noto come Transizione 4.0), offre alle aziende italiane strumenti per cogliere le opportunità dell’innovazione e del digitale legate alla quarta rivoluzione industriale.
Con “industria 4.0” si intende un modello di produzione e gestione aziendale. Gli elementi che caratterizzano il fenomeno riguardano connessione tra sistemi fisici e digitali, analisi complesse attraverso Big Data e adattamenti real-time. Ciò si traduce con l’utilizzo di macchinari connessi al Web, analisi delle informazioni ricavate della Rete e possibilità di una gestione più flessibile del ciclo produttivo. Le tecnologie abilitanti spaziano dalle stampanti 3D ai robot programmati per determinate funzioni, passando per la gestione di dati in cloud e l’analisi dei dati per rilevare debolezze e punti di forza della produzione.
Il nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 è il primo mattone su cui si fonda il Recovery Fund italiano e si pone due obiettivi fondamentali: stimolare gli investimenti privati e dare stabilità e certezze alle imprese con misure che hanno effetto da novembre 2020 a giugno 2023.
Il Piano prevede misure specifiche, che tengono conto della neutralità tecnologica, intervenendo con azioni orizzontali e fattori abilitanti.
Credito d’imposta Ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica
La Legge di bilancio 2021 interviene, con le lettere da a) ad h) del comma 1064, sulla disciplina del credito d’imposta per spese di ricerca e sviluppo e altre:
- investimenti in ricerca e sviluppo,
- transizione ecologica,
- innovazione tecnologica 4.0
- altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese, che era stata dettata dalla precedente legge di bilancio (articolo 1, comma 198 e seguenti, legge 160/2019) in sostituzione del previgente credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo (articolo 3, Dl n. 145/2013), fatto cessare anticipatamente nel 2019.
Aumento dei massimali:
- ricerca e sviluppo, nella misura del 20% (prima era il 12%) della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 4 milioni di euro;
- innovazione tecnologica, nella misura del 10% (prima era il 6%) della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro;
- design e ideazione estetica, nella misura del 10% (prima era il 6%) della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro;
- innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, nella misura del 15% (prima era il 10%) della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro.
La base di calcolo per ciascuna tipologia di investimento deve essere assunta al netto di altri contributi o sovvenzioni ricevuti per le stesse spese ammissibili, mentre il limite massimo va ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata diversa da 12 mesi.
Tipologia credito | Misura | |
Legge di Bilancio 2020 | Legge di Bilancio 2021 | |
Ricerca e sviluppo | 12% (max 4 Ml€) | 20% (max 4 Ml€) |
Innovazione tecnologica | 6% (max 1,5 Ml€) | 10% (max 2 Ml€) |
Design e ideazione estetica | 6% (max 1,5 Ml€) | 10% (max 2 Ml€) |
Innovazione tecnologica per transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 | 10% (max 1,5 Ml€) | 15% (max 2 Ml€) |